Ecco una questione abbastanza complessa, riguardante la società a responsabilità limitata: il rifiuto, da parte dei soci, del conferimento della prestazione professionale del socio d’opera, con la conseguente situazione di drammatica incertezza per il socio-lavoratore.
Un caso delicato a cui è difficile dare una risposta.
[...] socio al x% di una srl fino a [...] è stato amministratore unico della società che ha fondato essendo anche socio lavorante [...] e rappresentando per l’azienda la principale risorsa ed il principale valore. In contrasto con la maggioranza dei soci che non ne condividevano la gestione ha dato le dimissioni da amministratore con l’intenzione però di mantenere nell’azienda la sua attività [...]. La maggioranza dei soci però a questo punto ha deciso per quanto folle possa sembrare di non avvalersi più della sua attività [...] nè di liquidarlo. A questo punto [...] rimane socio di minoranza non più amministratore gli è stata negata la possibilità di continuare a fare il proprio lavoro all’interno della società. Essendo costretto a cercare un altro lavoro [...] i soci, su sua richiesta, non hanno accettato di dargli la liberatoria dal divieto di concorrenza. Non si configura in questo modo una lesione del costituzionale diritto al lavoro di una persona?
Il quesito [...] riguarda un aspetto della disciplina della SRL introdotto recentemente dalla riforma del 2003: la possibilità di conferire una partecipazione alla società sotto forma di prestazione d’opera, anzichè di denaro.
Tale prestazione d’opera, quindi, non integra un contratto di lavoro subordinato, ma è la rappresentazione concreta della partecipazione del socio alla società: la polizza assicurativa o la prestazione di garanzia che la assistono hanno rilievo solo in via secondaria, per
garantire l’integrità del partimonio sociale, e non hanno lo scopo di monetizzarla.
In questo caso, però, da quanto mi è dato comprendere, non è in discussione la qualità di socio, ma il rifiuto, da parte della società, di ricevere l’adempimento del conferimento.
Si tratta di una questione sorta solo di recente, e quindi è stato particolarmente difficile reperire informazioni al riguardo.
Fermo restando l’aspetto del rifiuto della prestazione, sul quale non sono in grado di dare una precisa risposta, l’articolo 2473 c.c. prevede che il socio di SRL possa recedere dalla società, ovvero uscirne ottenendo la liquidazione della quota, qualora vengano
modificati dalla maggioranza i “diritti particolari” di cui all’art. 2468, 4° comma. Si tratta delle posizioni particolari che vengono accordate ai soci dall’atto costitutivo, come particolari connotazioni del potere di amministratore. Questa potrebbe essere una via d’uscita dalla società che consenta il disinvestimento della quota.
Solamente l’analisi dell’atto costitutivo e della situazione amministrativa della società può però dire se questa strada sia percorribile o convenente.


