Mi è arrivata una mail a proposito di una questione abbastanza interessante di diritto internazionale. Si tratta del Caso Belilos, discusso nel 1988 davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. E’ una bella domanda, e mi ha consentito di rimettere mano ai libri di diritto internazionale.
ti ricordi il caso belilos???sul divieto della riserva apposta dalla svizzera all’art.6 della cedu?perchè pur essendo stata presentata come una dichiarazione interpretativa in realtà era una riserva di carattere generale?sbaglio?
La sentenza Belilos riguarda un caso nel quale la Svizzera voleva escludere dall’applicazione della CEDU alcuni processi. La CEDU, all’articolo 57, disciplina le riserve:
Articolo 57 – Riserva.
1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.
Come puoi vedere, l’apposizione di riserve particolari rimane sempre possibile, ma viene vietata l’apposizione di quelle generali: si tratta di una scelta sensata, in quanto la CEDU va ad incidere su un’area particolarmente delicata della sovranità, ed è necessario tenere con decisione le briglie degli Stati per portare avanti il suo sviluppo (un esempio chiaro è quello che è successo per imporre l’esecuzione delle sentenze anche nei confronti di giudicati nazionali).
Per aggirare questo problema, allora la Svizzera ha cercato di utilizzare lo strumento delle prassi interpretative (come fanno tutti) per camuffare la sua volontà di limitare l’applicazione dell’articolo 6 (quello appunto fondamentale per la soggezione dei giudizi alla CEDU).
Tuttavia, la Corte ha condotto una analisi oggettiva sulla prassi che lo Stato voleva applicare, e ne ha messo in chiaro la natura di riserva: il par. 47 della decisione, che purtroppo ho solo in inglese, recita:
47. The Government derived an additional argument from the fact that there had been no reaction from the Secretary General of the Council of Europe or from the States Parties to the Convention.[...] The Court does not agree with that analysis. The silence of the depositary and the Contracting States does not deprive the Convention institutions of the power to make their own assessment.
In questo passaggio è chiaramente esposto il comportamento: la Svizzera applica la prassi, nessuno la contesta.
Ma è davvero una prassi, oppure è una riserva, e per di più di carattere generale?
La corte la analizza, e al paragrafo 49 ne mette in luce gli elementi fondamentali:
49. The question whether a declaration described as “interpretative” must be regarded as a “reservation” is a difficult one, particularly – in the instant case – because the Swiss Government have made both “reservations” and “interpretative declarations” in the same instrument of ratification. More generally, the Court recognises the great importance, rightly emphasised by the Government, of the legal rules applicable to reservations and interpretative declarations made by States Parties to the Convention. Only reservations are mentioned in the Convention, but several States have also (or only) made interpretative declarations, without always making a clear distinction between the two. In order to establish the legal character of such a declaration, one must look behind the title given to it and seek to determine the substantive content. In the present case, it appears that Switzerland meant to remove certain categories of proceedings from the ambit of Article 6 § 1 (art. 6-1) and to secure itself against an interpretation of that Article (art. 6-1) which it considered to be too broad. However, the Court must see to it that the obligations arising under the Convention are not subject to restrictions which would not satisfy the requirements of Article 64 (art. 64) as regards reservations. Accordingly, it will examine the validity of the interpretative declaration in question, as in the case of a reservation, in the context of this provision.
Da questa analisi si desume la natura di riserva, illegittima per due motivi: uno procedimentale, perchè non è stato rispettato il secondo comma dell’art.57 CEDU (ma come avrebbe potuto d’altronde, se lo Stato non la voleva far passare come riserva!) e uno sostanziale, perchè la riserva si configura come di carattere generale, ci si potrebbe spingere a dire contraria allo spirito del trattato (come farebbe pensare il finale del par. 19 della decisione), e quindi illegittima.
Spero di aver chiarito qualche dubbio, la decisione è comunque disponibile sul sito della CEDU


